Interposizione fittizia di mano d’opera: non basta “non sapere”

Con sentenza n. 73/02/21, la Commissione tributaria provinciale di Prato

ha confermato l’accertamento effettuato a carico di un consorzio, ammettendo trattarsi di ente formalmente esercente attività di esternalizzazione di manodopera, e che invece costituiva il vertice di un complesso sistema di evanescenti cooperative, ideate e manovrate al fine di ottenere vantaggi fiscali.

Il consorzio, infatti, prendeva in appalto i servizi (da clienti operanti prevalentemente nella regione Toscana) per poi affidarli in subappalto a varie cooperative (consorziate e non), che, in realtà, fungevano da meri serbatoi di personale, funzionali all’assunzione di lavoratori da mettere a disposizione dei committenti finali, per il tramite del consorzio stesso. 

Al cospetto di tali elementi, la Ctp ha concluso che il consorzio non poteva non sapere: gli indizi utilizzati dall’ufficio risultano … fondati su fatti situati nella sfera di conoscibilità del contribuente”, il quale avrebbe dovuto “dimostrare di aver agito attuando gli accorgimenti necessari volti a verificare che il proprio fornitore è il soggetto realmente intervenuto nell’operazione”.

La sentenza costituisce un utile precedente sulla spinosa questione del fittizio appalto di personale, destinato a consentire, a soggetti costituiti come consorzi la  detrazione dell’Iva sulle fatture emesse da enti privi di consistenza imprenditoriale (le cooperative), che omettono il versamento d’imposte, contributi previdenziali e ritenute su lavoro dipendente, contraendo altresì il costo del personale.

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