La tutela del whistleblowing opera anche per le segnalazioni effettuate sulla base di informazioni avute casualmente, non solo per “ragioni d’ufficio”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14093 del 22 maggio 2023

Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la non riconducibilità alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata, assumendo la ricorrenza nella specie di tutti i presupposti che, alla luce di quella, valgono a sottrarre la condotta del dipendente finalizzata alla denuncia di comportamenti illeciti rilevati nell’ambiente di lavoro alla reazione disciplinare del soggetto datore;

Il motivo risulta meritevole di accoglimento, tenuto conto di una lettura dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 per la quale l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte, come nella specie la ricerca di documentazione a corredo della segnalazione inoltrata “extra moenia”, che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio, né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto, frustrandosi in tale ipotesi la tutela prevista, per cui l’esonero da responsabilità risulti condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato, l’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione, nella specie palesemente escluso in sede giudiziaria.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con l’annullamento del procedimento e della sanzione irrogata, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del Comune

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