Gli enti del terzo settore sono tenuti all’applicazione di principi del codice appalti, se l’intervento è a carico della finanza pubblica

Ministero del Lavoro, nota .0001059.07-07-2023

Nel secondo ambito di questioni riguardano interventi che sono volti all’avvio di percorsi di vita autonoma ed indipendente destinati a persone con disabilità e all’incremento di infrastrutture per l’accoglienza di persone in condizioni di povertà materiale e disagio abitativo. Gli ATS richiedenti intendono conoscere se sia ammissibile affidare la realizzazione dell’intero progetto, incluse dunque le attività di ristrutturazione dell’immobile

Poiché tali interventi non possono essere realizzati, nella maggior parte dei casi, direttamente dagli ETS in ragione della loro finalità, attività e struttura organizzativa, questi ultimi saranno chiamati a delegare la loro realizzazione ad un soggetto terzo: si tratta, a ben vedere, di una delega necessitata dalla legge, nonché dalla tipologia degli interventi, in quanto la realizzazione di tali lavori non può prescindere dal possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’operatore economico, nonché dei requisiti di esperienza e di professionalità dei progettisti prescelti.

Per altro verso, nell’individuazione di detto operatore, se da un lato gli ETS non sono configurabili come stazioni appaltanti tenute all’applicazione del codice dei contratti pubblici, dovranno comunque attivare, in ragione della natura pubblica del finanziamento destinato a copertura dei lavori in parola, procedure ispirate ai principi del suddetto codice dei contratti pubblici (pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato), in continuità con precedenti documenti di prassi di questo Ministero (cfr. circolare n. 2 del 2 febbraio 2009), in tema di FSE

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