La coprogettazione è incompatibile con un avviso pubblico che contenga l’indicazione dettagliata dei servizi.

Ministero del Lavoro, nota .0001059.07-07-2023

Sono pervenuti da parte di alcuni ATS ammessi al finanziamento a valere sull’avviso pubblico n. 1/2022 PNRR diversi quesiti riguardanti il ricorso all’istituto della coprogettazione di cui all’articolo 55 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) ed alle attività per le quali l’istituto in questione è attivabile. 

Il primo ambito di questioni riguarda i contenuti delle attività oggetto di coprogettazione, al fine di conoscere se sia configurabile l’esperimento di un siffatto procedimento amministrativo allorquando la P.A. ha ben identificato nei loro contenuti le attività da realizzare

A tal proposito è incompatibile con tale caratterizzazione dell’istituto in parola l’avviso pubblico o il documento progettuale di massima eventualmente allegato all’avviso medesimo che già contenga un’indicazione dettagliata dei servizi da realizzare, sicché la configurazione di questi ultimi non costituisce più la risultanza ex post dell’apporto plurale dei diversi soggetti che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione, ma espressione di una valutazione ex ante unilateralmente fatta dalla P.A. In questi casi, pertanto, si deve ritenere che il percorso correttamente esperibile da parte della P.A. è il procedimento dell’appalto di servizi, disciplinato dal codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabile alla concreta fattispecie.

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