All’esame delle commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.

Atto del Governo: 313

La legge delega. L’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svo]gono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. Criteri direttivi di ordine generale sono l’adeguamento del1e norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le nonne del codice di procedura civile, espressione di principi generali e la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile.
In particolare sono stati richiamati nella delega i principi della concentrazione e dell’effettività della tutela, nel rispetto di quello della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche. Sono stati altresì indicati specifici principi e criteri in merito alle azioni de1 pubblico ministero, nonché alle funzioni e alle attività del giudice e deJle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di quelli vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni. Ulteriori principi e criteri attengono alla prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero, in ordine alla quale la delega ha previsto l’interruzione del tenni ne quinquennale per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite fonnale atto di costituzione in mora e la sospensione del tennine per il periodo di durata del processo; la delega ha, inoltre, previsto l’elevazione del limite di somma per il rito monitorio previsto dall’articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità e l’introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa, prevedendo si nella circostanza la condanna per somme inferiori rispetto all’originaria domanda.
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0313_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none

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