Mancato aggiornamento ISTAT del c.d. costo di costruzione: il danno erariale è attuale? Contrasto tra le sezioni di Appello della Corte dei Conti.

La questione verte sull’ipotesi di danno erariale per minori somme introitate dai Comuni, a causa del mancato adeguamento ISTAT da parte degli uffici comunali competenti del c.d. “costo di costruzione” dei nuovi edifici residenziali, come previsto dall’art. 16, commi 6 e 9, d.P.R. n. 380/2001, nonché, nei casi di specie, dalla Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1 e dalle delibere di Giunta Regionale nn. 2268/08 e 2081/09 della Regione Puglia.


Il quesito è: la mancata riscossione dei canoni aggiornati, costituisce un danno attuale e l’eventuale riscossione potrebbe semmai essere tenuta in considerazione al momento dell’esecuzione della sentenza, oppure il danno non è attuale poiché non è spirato il termine di prescrizione della riscossione (pacificamente dieci anni, come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 30/8//2018,) e quindi il Comune potrebbe ancora riscuotere le somme?


La Prima Sezione Centrale di Appello, con la sentenza n. 128/2021 del 15 aprile 2021, ha statuito:

“È assolutamente fuori discussione la sussistenza di un ingiusto pregiudizio economico per l’amministrazione comunale, …
Il danno è, allora, rappresentato dalle minori entrate tributarie per l’Ente locale, notoriamente dovute al momento della presentazione della richiesta di permesso a costruire, non già al termine dei lavori, il cui ammontare è fissato in sede locale da Regione a Regione.

È, quindi fuori discussione l’attualità del danno in quanto, mentre le relative partite sono chiaramente non introitate, la loro riscossione futura, è ipotetica ed incerta e, quand’anche avvenisse, potrebbe determinare quale effetto unicamente quello di scomputare dal danno, in sede esecutiva, quanto eventualmente recuperato a tale titolo.

Mentre la Seconda Sezione centrale d’Appello, con la sentenza n. 80/2021, ha statuito che:

Dando continuità all’orientamento manifestato da questa Sezione con la sentenza 215/2020, in relazione ad una vicenda sovrapponibile a quella in esame, deve ritenersi che le iniziative assunte dal Comune, entro il termine di prescrizione decennale, per recuperare i maggiori importi dovuti a seguito dell’aggiornamento del contributo relativo al permesso di costruire abbiano sterilizzato, alla luce dell’indirizzo interpretativo reso dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato sopra richiamato, la pretesa erariale, inibendo la qualificazione delle conseguenze della temporanea abdicazione alla pretesa creditoria (omesso aggiornamento nel 2008) in termini di danno erariale. Per effetto di quegli impulsi gestori, infatti, l’ipotizzato nocumento patrimoniale, allo stato, non può essere considerato stabilmente realizzato, trattandosi di perdita semplicemente ipotetica.


A quest’ultimo orientamento ha deciso di aderire la sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 476 del 28 maggio 2021, stabilendo che

“Ritiene il Collegio di non avere motivi per discostarsi dall’orientamento di questa Sezione (cfr. sentt. n. 436/2020, n. 450/2020 e n. 7/2021, alle cui motivazioni si rinvia), secondo cui, in adesione al revirement giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 215/2020 della 2^ Sez. Centrale d’Appello (recentemente confermato dalla stessa Sezione, con la sentenza n. 80/2021), secondo cui difetta nella fattispecie l’attualità del danno dedotto in giudizio, alla luce del principio di diritto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 12/2018, che riconosce l’esperibilità dell’azione di recupero da parte del Comune nei confronti dei beneficiari dei titoli abilitativi rilasciati senza l’applicazione dell’adeguamento del costo di costruzione, nell’ordinario termine decennale di prescrizione.

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