Gli amministratori Ipab in Veneto li rimuove solo la Regione

Consiglio di Stato, sez. V, n° 6691 del 29/10/2009

In Veneto, la perdurante competenza “esclusiva” dell’Amministrazione Regionale in ordine alla  “rimozione” degli amministratori delle Ipab, contemplata dall’art. 72, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1997 preclude senz’altro al comune di Verona di disporre in via autonoma la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione di propria nomina.

Inoltre lo spoil-system può essere ammesso solamente se nell’interesse pubblico, e quindi non in modo automatico.

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