E’ invalido il bando di concorso se non sono state valutate le domande di mobilità.

Tar Emilia Romagna –Bologna sent. N° 2634/2009
La lettura del disposto dell’art. 30 D.lgs. 1651 non lascia adito a dubbi circa il fatto che le procedure di mobilità debbano essere preferite a quelle concorsuali.
E’ un obbligo per le amministrazioni verificare se esistono domande di mobilità prima di procedere in altra direzione per ottenere il personale di cui necessità. La priorità della mobilità va applicata a tutto campo e solo una diffusa motivazione circa la necessità di procedere ad una selezione pubblica può consentire una deroga.
E quindi invalido il bando che manca assolutamente del riferimento alla valutazione delle domande di mobilità e che si limita a riferire che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 34 bis D.lgs. 1651 relativi al personale in disponibilità.
concorsi mobilità TARBologna2634_2009

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