Le consulenze delle ASL non sono soggette al controllo preventivo della Corte dei Conti

Corte dei conti, Sezione centrale di controllo, del. n° 20 del 25/11/2009
L’art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di atti e contratti di conferimento di incarichi individuali, ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
In via di principio il nuovo controllo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non facenti parte delle strutture dirette dello Stato.
Occorre, però, verificare se il comma 30 consenta un’interpretazione che non lo ponga in contrasto con parametri costituzionali. Ritiene infatti la Sezione che una competenza statale in materia di controlli preventivi di legittimità sugli enti locali sarebbe incompatibile con la vigente Costituzione
In conclusione, una interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma, porta a ritenere che la stessa non è applicabile alle Regioni ed altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni; e poiché le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono un’articolazione infraregionale, le deliberazioni delle ASL non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 17, commi 30 e 30 bis del decreto legge 78/2009.
consulenze CConti del20_12_11_2009

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