In tema di contratti a termine, l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti deve essere integrata dall’indicazione di elementi ulteriori

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n 1576 del 26 gennaio 2010
La S.C., con la decisione n. 1576 ed altre coeve (v., fra le altre, la sentenza n. 1577) è intervenuta, dopo la recente pronuncia del Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a termine e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo. In particolare, la Corte ha statuito che il requisito di specificità, nell’ambito di una situazione aziendale complessa, può ritenersi soddisfatto dall’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti, integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

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