E’ il giudice ordinario competente per lo “scorrimento” delle graduatorie, quando non si impugna altro provvedimento amministrativo

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n° 18812 del 20 agosto 2010

E’ il giudice ordinario competente per lo “scorrimento” delle graduatorie, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo.
scorrimento graduatorie CassSSUU_18812_20082010

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