Il trattenimento in servizio del personale dirigente deve essere preventivamente autorizzato

Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, Delibera n° 19 depositata il 12 ottobre 2010
L’art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, titolato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, e segnatamente il comma 31, che riconduce il trattenimento in servizio a nuova assunzione e sottopone il trattenimento alla relativa procedura autorizzatoria fondata sull’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni di personale, deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali la facoltà è stata conferita, senza operare distinzioni tra il personale dei c.d. livelli ed il personale dirigente, né tra dirigenti di 1ª e di 2ª fascia.

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