Il Direttore della Farmacia ospedaliera è obbligato alla resa del conto giudiziale pure per le giacenze dei reparti

Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 5/2014/PAR del 21/01/2014
Alla luce dei su esposti principi la Regione e le Aziende dovrebbero opportunamente prevedere – salva la loro piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità – che il conto reso dal Direttore della Farmacia riguardi la gestione nella sua completezza e quindi documenti non solo quanto consegnato ai Reparti nel corso dell’anno, quanto distribuito ai pazienti in fase di dimissione e le giacenze nei magazzini della Farmacia, ma anche i consumi e le giacenze di ciascun Reparto.
Infatti, se il conto reso dal Direttore della Farmacia si limitasse ai beni acquisiti e consegnati ai Reparti e alle giacenze della Farmacia senza dare evidenziazione delle giacenze dei Reparti, non darebbe contezza di
tutte le necessarie componenti patrimoniali e finanziarie del processo gestionale sottoposto a verifica. Il Direttore della Farmacia ospedaliera andrebbe inquadrato, come già affermato da questa Sezione, nella figura del consegnatario per debito di custodia (v. in ultimo i principi dettati dall’art. 11 del D.P.R. n. 254 del 2002 – Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato e dagli artt. 515 e ss del D.P.R. n. 90 del 2010 – T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). In conseguenza, il Responsabile della Farmacia Ospedaliera sarebbe tenuto agli obblighi del consegnatario e sarebbero a lui applicabili le disposizioni sulla resa del conto, ai sensi del coordinato disposto dell’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923, degli artt. 610 e ss del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 44 del T.U. n. 1214 del 1934.

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