Anche in tema di responsabilità medica, la prescrizione decorre dal giorno del pagamento del risarcimento e non dal momento del fatto causativo del danno.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 106 del 20 agosto 2015
Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale sull’identificazione del dies a quo della prescrizione del diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno, in ipotesi di danno indiretto, ha avuto un’evoluzione altalenante ed è stata soggetta a rapida e drastica revisione.
Se da un lato la sentenza a SS. RR. n. 3/2003 identifica il termine iniziale con la data in cui il debito nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’ente o dell’esecutività della transazione, l’indirizzo suggerito dalla sentenza a SS. RR. n. 14/2011 appare, a giudizio della scrivente Sezione, maggiormente convincente. In questa pronuncia, intervenuta successivamente alla legge n. 69/2009 e, come tale, dotata di autorità e forza vincolante attenuata solamente dal “motivato dissenso”, si statuisce che debbano essere concettualmente distinti i profili del perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria e quello della certezza ed attualità del danno, differenziando quindi i momenti in cui il risarcimento diventa esigibile (dal passaggio in giudicato della sentenza o dal conferimento dell’esecutività alla transazione) e in cui vi sia la concreta soddisfazione del terzo (dal pagamento effettivo della somma liquidata in sentenza o in transazione) con corrispondente riflesso negativo sulle risorse finanziarie pubbliche. In tal senso le SS.RR. identificano il dies a quo del decorso del termine prescrizionale con il momento della data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, quando cioè il danno indiretto assume i caratteri di concretezza, attualità e irreversibilità con l’effettivo pagamento, e in prevenzione di una possibile azione d’ingiustificato arricchimento che si potrebbe profilare laddove l’azione verso il presunto responsabile fosse attivata primadel pagamento del titolo legittimante il terzo danneggiato e, in definitiva, del concreto depauperamento della Pubblica Amministrazione.
responsabilità erariale medico prescrizione CContiER_106_20082015

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