Il notaio che trattiene volutamente il denaro per imposte dovute all’erario, commette istantaneamente il reato di peculato, anche se successivamente versa tutto il dovuto con sanzioni e interessi

Corte di Cassazione, Penale, sentenza n. 33879 del 31 luglio 2015
Un notaio era stato ritenuto condannato dalla Corte territoriale per peculato.
La contestazione riguardava il mancato versamento tempestivo all’Erario delle somme versate dai clienti al notario a titolo d’imposta per atti di compravendita immobiliare, imposta liquidata dall’imputato in modo volutamente irregolare ed inferiore al dovuto, successivamente richiesta, per via telematica, nel suo pagamento integrale dall’Agenzia delle Entrate ed infine effettivamente versata dal professionista.
Tale qualificazione della condotta tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui quello di peculato è reato istantaneo (Sez. 6, sent. N. 12141 del 19/12/2008, Lombardino, Rv. 243054) che si consuma nel momento in cui l’agente si appropria della cosa mobile o del denaro della P.A. di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio o dà ad essi una diversa destinazione (Sez. 1, sent. n. 19759 del 01/04/2008, Simeone, Rv. 240334; Sez. 6, sent. n. 15108 del 20/02/2003, Tramarin, Rv. 224573; Sez. 6, sent. N. 3021 del 17/10/1990, Caselli, Rv. 186594; Sez. 6, sent. n. 7179 del 07/04/1982, La Mantia, Rv. 154697) ovvero ne dispone uti dominus (Sez. 6 sent. n. 43279 del 15/01/2009, Pintimalli, Rv. 244992; Sez. 6, sent. n. 1256 del 03/11/2003, P.G. in proc. Bosinco ed altri, Rv. 229766).
Alla luce di tale giurisprudenza e dei principi ivi affermati, la condotta ascritta al ricorrente di non avere immediatamente versato all’Agenzia delle Entrate l’importo integrale delle imposte versategli dai clienti, da lui stesso determinato in maniera corretta ma auto liquidato per via telematica in misura volutamente inferiore al dovuto, integra senza meno il reato di cui allo art. 314 cod. pen.: da quel preciso momento, infatti, egli ha disposto del denaro indebitamente, ancorché temporaneamente, trattenuto uti dominus, lucrando – come ben evidenziato dalla Corte territoriale – gli interessi bancari maturati sulle somme non versate, talora di importo ingente, come in un caso dell’ammontare di più di un milione di Euro.
REGISTRO peculato Cass33879_2015

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