In Campania le autorizzazioni per le nuove strutture sanitarie sono ancora bloccate, e comunque è ancora vigente la verifica della compatibilità con la programmazione regionale

Consiglio di Stato, parere n. 2539 del 4 settembre 2015
L’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5 del 2013 non ha affatto rimosso il divieto di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture sanitarie private, e/o consentito lo “sblocco” (e l’avvio, o comunque il riavvio) dei procedimenti volti ad ottenerle.
La predetta norma si limita ad affermare ed a confermare che – a regime – le istanze devono essere presentate al Comune competente e che solamente con riferimento ad alcune tipologie di studi medici è, invece, sufficiente una segnalazione certificata alla ASL competente per territorio.
Ma non ha inteso sopprimere il temporaneo stato di blocco delle procedure; blocco imposto da esigenze di carattere eccezionale e contingente.
Ed invero, il temporaneo divieto di rilascio delle autorizzazioni trova la sua ragione nelle particolari esigenze di risanamento finanziario delle Aziende Sanitarie Locali campane.
Ne consegue che fino a quando non si sarà proceduto al loro definitivo riassetto e condotto a termine il processo di riorganizzazione e risanamento (ancora in corso) del SSR, mediante le procedure e l’attuazione dei piani specificamente previsti dalla normativa emergenziale di settore, il divieto in questione non può che mantenere la sua operatività.
Ed invero, l’art.27, comma 2, del DL n.90/2014 che abrogava il (rectius: disponeva l’abrogazione del) comma 3 dell’art.8 ter del D.lgs. n.502 del 1992 (che, com’è noto, stabiliva che l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie è condizionata al rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto, riferita al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare), è stato soppresso in sede di conversione (in L. 11.8.2014 n.114).
Ne consegue che allo stato attuale, ed in assenza di specifiche norme contrarie, le nuove autorizzazioni continuano ad essere subordinate alla verifica di compatibilità del fabbisogno; e dunque sottoposte – in ragione della situazione di emergenza finanziaria che si è abbattuta sul settore – ad una disciplina di carattere pubblicistico.
Da ciò consegue, altresì – ed a maggior ragione – che nulla può ritenersi mutato per la Regione Campania, posto:
– che in tale Regione le procedure erano state bloccate per la sola e specifica ragione che il programmato riassetto delle strutture sanitarie e del SSR non si era ancora concluso;
– e che tale situazione persiste.

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