Gli Ordini professionali sono enti pubblici soggetti alla normativa in materia di prevenzione della corruzione

TAR Roma, sentenza n. 11391 del 24 settembre 2015
L’art. 24 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), dispone espressamente che “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche
Alla luce dell’univoca definizione, posta dal diritto positivo, risulta pienamente soddisfatto il principio, affermato dall’art. 4 della legge n. 70 del 1975 ed ancora presente nel nostro ordinamento (v. di nuovo la sentenza 8376\2015 della Sezione), per il quale “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”: da cui deriva che la qualità di ente pubblico deve essere affermata espressamente da una disposizione di legge, o, quantomeno, deve derivare da un chiaro quadro normativo di riferimento.
La definizione positiva di enti pubblici non economici che il citato art. 24 della legge di riforma forense riserva agli Ordini forensi circondariali deve ritenersi di per sé sufficiente al rigetto delle censure in esame.
Tale positiva definizione, infatti, induce a ritenere che il richiamo del comma LIX della legge n. 190 del 2012 e dello stesso provvedimento impugnato al novero degli enti pubblici non economici non deriva affatto -come assume il motivo in esame- dalla ritenuta equazione pubblico impiego-pubblica amministrazione, che, in tesi, non varrebbe per le organizzazioni ordinistiche a causa dell’esclusione dalla diretta applicazione del testo unico sul pubblico impiego dovuta all’art. 2 comma II bis del decreto legge n. 101 del 2013.
Il detto richiamo, in realtà, nulla ha a che vedere con l’applicazione (diretta o indiretta) della disciplina sul pubblico impiego.
Mediante la tecnica del richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuta nel ridetto art. 1 comma II, la lgge n. 190 del 2012 (in ciò seguita dal provvedimento impugnato) ha esercitato il riferimento ad una elencazione normativa tendenzialmente esaustiva di tutte le possibili categorie di enti pubblici previste nel nostro ordinamento; e in una di tali categorie (quella degli enti pubblici non economici) rientrano, per diretta ed espressa volontà dell’art. 24 della legge n. 247 del 2012, oltre che il Consiglio Nazionale Forense, anche gli Ordini forensi territoriali.
Tanto basta, perché la qualificazione normativa appena rilevata esime l’interprete dall’indagare circa la applicabilità agli Ordini della c.d. nozione “funzionale” di ente pubblico, invalsa in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 2660\2015), per cui il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa.
ordini professionali enti pubblici TAR_RM_11391_24092015

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