Il diritto di accesso all’informazione ambientale, seppur non richieda un interesse qualificato, non può essere esercitato per altri scopi di carattere economico.

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4636 del 5 ottobre 2015

Le informazioni cui fa riferimento la normativa (D. Lgs. 195/2005) riguardante l’accesso, concernono quindi esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sullo stato dell’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con l’esclusione di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale.
L’art. 5 del d.lgs. n. 195 del 2005 prevede anche le ipotesi di esclusione dell’accesso all’informazione ambientale, che, fra l’altro, può essere negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale (lett. b del primo comma), ovvero espresse in termini eccessivamente generici.
In base alla predetta disciplina, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso non possa essere formulata in termini eccessivamente generici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 195 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).
In conseguenza, l’istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un’informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal d. lgs. n. 195 del 2005, ed è volto quindi alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi di tipo economico patrimoniale (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6339).
Considerato che, nella fattispecie, la domanda di accesso formulata dall’appellante non si fonda su una preoccupazione circa lo stato di matrici ambientali ma è volta all’acquisizione di informazioni che possono essere rilevanti per l’impresa per motivi concorrenziali e per acquisire dati commerciali riguardanti la concorrente, si deve ritenere corretto il diniego all’accesso formulato dall’Amministrazione resistente e ritenuto legittimo dal T.A.R. per l’Abruzzo con la sentenza appellata.
accesso informazioni ambientali diniego CS4636_02102015

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