Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 19601 del 1 ottobre 2015
E’ confermato il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di Irpeg, l’art. 88, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. N. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del d.P.R. citato” (Cass. 28176/2008; conf., tra le altre, 17089/2009; 19138/2010; 9875/2011; 3346/2013; 2512/2014).
IRPEG immobili ASL Cass19601_01102015