Negli enti statali, gli atti soggetti a controllo preventivo, se non inviati alla Ragioneria, non acquistano efficacia e non sono eseguibili gli ordini di pagamento.

Corte dei Conti, sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 138/2015/SUCC

Qualora gli atti di cottimo soggetti al controllo preventivo ex art.5, comma 2, del d.lgs.123/2011, non siano inviati alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (art.8, comma 1), non acquisiranno alcuna efficacia, subordinata alle modalità procedurali definite dagli artt.8-10 del decreto summenzionato. Non saranno, pertanto, eseguibili gli ordini di pagamento che si fondano sull’efficacia di questi.
controllo preventivo appalti cooperative CContiEm138_2015_SUCC1

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