Ottemperanza o commissario ad acta per l’esecuzione di una sentenza in tema di silenzio della P.A.?

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4844 del 22 ottobre 2015

Non è consentito dall’ordinamento processuale il ricorso all’ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in tema di silenzio, ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm..
Infatti detto rito speciale già contiene (cfr. in particolare il comma 3 ed il comma 4 del richiamato art. 117) la possibilità di richiedere senz’altro al giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (statuendo la sussistenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione) di nominare (nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato) un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza;
A configurare una diversa via processuale (cioè che il giudizio di ottemperanza possa avere applicazione anche per l’esecuzione delle sentenze rese a seguito dello speciale procedimento previsto avverso il silenzio) si verrebbe a determinare un inutile quanto defatigante aggravamento dei rimedi processuali (con un possibile profilo, per il ricorrente in ottemperanza, di abuso del processo); infatti la legge prevede il detto strumento diretto per dare esecuzione piena e satisfativa alle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto mancato;
Tuttavia l’ufficio del giudice deve identificare l’azione in concreto svolta, indipendentemente dalla sua autodenominazione; e per conseguenza il valutare nella sostanza la sua ammissibilità, se del caso convertendola in quella corretta ove ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: ciò al fine di soddisfare immanenti esigenze di economia processuale (utile per inutile non vitiatur) e di dar seguito al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Perciò appare scelta appropriata il far luogo alla conversione del mezzo originario e del conseguente rito processuale, ben potendosi interpretare l’originario ricorso in ottemperanza quale mera istanza di nomina di commissario ad acta formulata ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cod. proc. amm., nell’ambito del proposto giudizio contro il silenzio dell’Amministrazione.
ottemperanza silenzio CS4844_22102015

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