Se c’è trasparenza, non c’è diritto di accesso.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4903 del 27 ottobre 2015

L’istante aveva chiesto di accedere ai dati riguardanti la retribuzione di risultato degli altri colleghi dirigenti di I fascia dell’INPS.
Il collegio ha precisato che l’esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all’istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, n.4452), per concludere che, nel caso di specie, la conoscenza della documentazione rimasta riservata non risulterebbe idonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse, tanto meno collegato ad esigenze di difesa giurisdizionale, attesa l’assoluta irrilevanza, a qualsiasi fine di tutela dei suoi interessi, del mero confronto della sua retribuzione di risultato con quella riconosciuta ai suoi colleghi (in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle relative posizioni soggettive).
Ne consegue, pertanto, l’assenza, nella fattispecie, dell’indefettibile presupposto della sussistenza di un interesse idoneo a legittimare (secondo la regolazione contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge n.241 del 1990) la valida attivazione del rimedio nella specie azionato.
L’INPS risulta, peraltro, adempiente agli obblighi di trasparenza, quanto alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le componenti della retribuzione dei dirigenti, sanciti dall’art.15, comma 1, d.lgs. n.33 del 2013, sicchè, anche sotto tale profilo, la pretesa del ricorrente deve ritenersi priva di fondamento.
accesso trasparenza CS4903_27102015

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