Anche per le scritture private e per lo scambio di corrispondenza, la firma digitale è prevista a pena di nullità dei contratti pubblici

ANAC, Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015

L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”.In considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.Il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
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