Nel caso di mazzette per appalti, la confisca dei beni può riguardare solamente il maggior valore conseguito con la corruzione, non l’intero importo del contratto.

Corte di Cassazione Penale, Sez. 6, sentenza n. 8616 dep. 2 marzo 2016
L’area del profitto assoggettabile a confisca e dunque a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha un’ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituente reato presupposto. Come si è già sopra accennato, nel caso in cui l’attività illegale non comporti lo svolgimento di nessuna controprestazione lecita, il profitto confiscabile non potrà che identificarsi con l’intero valore del negozio, in quanto integralmente frutto di un’attività illegale, facendo difetto qualunque costo scorporabile, perché intrinsecamente illecito o comunque concernente attività strumentali e/o correlative rispetto al reato presupposto. Diversamente, nel caso di truffa o di corruzione finalizzata ad ottenere l’aggiudicazione di una commessa ovvero a conseguire, nell’ambito di un rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, un corrispettivo più elevato di quello dovuto (ad esempio in sede di remunerazione delle varianti in corso d’opera o di pagamento delle cd. riserve), trattandosi di contratti validi inter partes e solo annullabili, il profitto dovrà essere commisurato alla differenza fra l’intero valore del contratto e l’utilità effettivamente conseguita dalla controparte. Come già affermato da questa Corte, in caso di appalto acquisito a seguito di corruzione, non può definirsi illecito e dunque confiscabile, il profitto conseguente da un’effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore della controparte, pur in virtù di un contratto instaurato illegalmente: il profitto confiscabile non va identificato con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della causa remota (Cass. Sez. 6 del 26/03/2009, n. 17897, P.M. in proc. Ferretti, Rv. 243319).

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