Demansionamento e pubblico impiego: la Cassazione apre uno spiraglio dopo la riforma Brunetta?

La sentenza riportata si riferisce ad una fattispecie ante D.Lgs. 150/2009, ma la differenza con il regime attuale induce a ritenere che secondo la Corte qualcosa è cambiato.

Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n. 12109 del 13 giugno 2016
A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014). Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l’operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l’operazione di verifica dell’equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. 3.2. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all’aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009). Invero, l’equivalenza in senso formale sembra peraltro ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l’art. 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali, che viene in applicazione nella specie, prevede che “Ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte te mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l’equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”. 3.3. La Corte di appello ha richiamato, all’esito dell’accertamento di merito, due tra i diversi profili esemplificativi descritti nella categoria D e precisamente, quanto alle mansioni oggetto delle funzioni assegnate e contestate, quello del “lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari” e, quanto alle mansioni rivendicate, il profilo del “lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza”. Ha dunque ritenuto che il profilo professionale identificabile alla stregua delle mansioni assegnate alla Delle Donne, rientrasse, al pari del profilo professionale in precedenza rivestito dalla ricorrente, nelle esemplificazioni dei profili della categoria D, e dunque, per tale ragione già valutato dalle parti sociali di contenuto professionale equivalente e fungibile. 3.4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, privo di rilievo è l’assunto che il lavoratore proveniente dalla VIII qualifica funzionale, in quanto connotato da un superiore livello professionale, dovrebbe mantenere inalterato il bagaglio acquisito nelle pregresse esperienze lavorative. Tale ricostruzione tenta di riproporre i medesimi argomenti tesi ad ottenere una verifica in senso sostanziale della equivalenza.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160614/snciv@sL0@a2016@n12109@tS.clean.pdf

Comments are closed.