L’inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, può essere segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo e quindi al reato

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 28555 del 8 luglio 2016

Bisogna prendere le mosse dalla considerazione proprio dalla ancor recente decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 – dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152).
Tanto conduce a giudicare irrilevante, sul piano della oggettiva sussistenza della falsità, l’eventuale inidoneità del dato alterato a fare da elemento di discrimine tra ammissione ed esclusione dal beneficio, giacché il bene giuridico tutelato – per come identificato dal S.C. – non é l’interesse patrimoniale dello Stato ma (lo si é già scritto) l’attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio.
Volgendo lo sguardo al versante soggettivo, se é vero che il reato del quale ci si occupa richiede il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, é pur sempre da tener presente che il dolo generico non può essere considerato in “re ipsa” ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr. Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 – dep. 16/07/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010 – dep. 28/07/2010, Zago, Rv. 248264).
…Tuttavia, non può ritenersi l’assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa.
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