In caso di accertamento basato sui beni posseduti, il contribuente deve dimostrare solamente il possesso di denaro che giustifica l’acquisto, non pure gli scontrini quotidiani.

Corte di Cassazione, sez. VI-T, ordinanza n. 15753 del 28 luglio 2016

L’Agenzia delle Entrate, in materia di accertamento parametrico basato sul possesso di un’automobile, riguardo alla quale il contribuente si era giustificato con il prelievo di alcune somme dal conto della società, riteneva la prova incombente sulla parte contribuente (“deve provare non soltanto il possesso delle somme…..ma anche l’utilizzo di tali somme”) atteso l’orientamento di legittimità ormai consolidatosi a riguardo dell’accertamento sintetico puro o redditometrico (come nella specie di causa) e cioè fondato sulla esclusiva disponibilità di beni indice dalle cui ordinarie esigenze di spesa per il mantenimento si trae la presunzione di redditi maggiori di quelli dichiarati.
A riguardo di detta modalità di accertamento parametrico e con riferimento all’assunto secondo il quale graverebbe sul contribuente anche l’altro – aggiuntivo – onere di tenere i propri conti in modo de ricostruire i movimenti finanziari per fornire giustificazioni in merito al sostenimento delle proprie spese in caso di accertamento” la Suprema Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014, confermata “a contrario” da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17663 del 2014, che si riferisce ad accertamento sintetico operato esclusivamente su incrementi patrimoniali) ha correttamente evidenziato che una siffatta interpretazione del disposto normativa “in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult.cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all’esistenza di un reddito ma, piuttosto, all’esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinali e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta”. D’altronde, è manifesto che si tratterebbe di onere impossibile da assolvere “in rerum natura”, non essendoci modo di comprovare il concreto utilizzo di somme disponibili per il minuto sostenimento degli oneri di mantenimento di beni indice quali l’autovettura o l’abitazione, sostenimento che si polverizza di una pluralità indistinta di spese e —perciò stesso- indimostrabile.
la sentenza

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