E’ confermato che solo per i revisori dei conti è possibile pagare gli incarichi se trattasi di politici

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto, Deliberazione n. 333/2016/

Un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere il compenso al Revisore dei conti del Comune, eletto Sindaco di un altro Comune.
Il principio affermato al riguardo – di deroga cioè al criterio generale di gratuità – sembra trovare la sua valenza anche nei confronti dell’incarico di revisore dei conti affidato a un Sindaco: ciò in quanto la ricordata delibera della Sezione Autonomie ha sottolineato che in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).

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