Sbagliando codice tributo, il versamento è da ritenersi non effettuato

Corte di Cassazione Civile, sez. 5, sentenza n. 18199 del 16 settembre 2016
I codici tributo sono stati introdotti per individuare in modo chiaro ed immediato la specificità di ogni versamento effettuato, per cui nessun versamento è simile ed analogo ad un altro, ma ognuno affluisce al capitolo proprio del bilancio dello Stato relativo allo specifico versamento”, sicché “in caso di errore, e cioè di versamento, come nella fattispecie in questione, effettuato con codice errato, lo stesso non può che ritenersi come non effettuato. La giustificazione accettata ‘dal giudice di prima istanza, e cioè che i versamenti effettuati con il primo codice si riferiscono in effetti al secondo codice, è privo di rilevanza giuridica, in quanto la società, risulta tenuta al versamento di ritenute non solo sul cod. 1040, ma anche sul 1041, per cui la sommatoria di tutti i versamenti non è in grado di fornire un dato omogeneo, fermo restando la irregolarità del versamento. La parte, al fine di evitare ogni tipo di controversia, avrebbe dovuto chiedere il rimborso di quanto versato erroneamente, e riversare gli importi mancanti con il codice corrente”
la sentenza

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