Solo l’incarico di 38 ore settimanali comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per il medico di continuità assistenziale

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, sentenza n. 124 del 25 ottobre 2016

Con specifico riferimento alla esclusività del rapporto nel caso di medici addetti alla continuità assistenziale, disciplinata dal Capo III dell’ACN del 2005 e s.m.i., l’articolo 65, recante norme sui “Massimali”, al n. 5, chiarisce che solo “l’incarico di 38 ore settimanali comporta l’esclusività del rapporto (…)” e detta limitazione è, peraltro, prevista solo con riferimento agli incarichi di continuità assistenziale a tempo indeterminato.
Detta disciplina, connotata da un evidente carattere di specialità rispetto a quella dettata per la medicina generale, in ragione proprio della sua connotazione peculiare che la differenzia dalla attività dei medici cd. di famiglia, non prevede, quindi, alcun rapporto di esclusiva per i medici addetti alla continuità assistenziale, con rapporti a tempo determinato -o, come nel caso di specie, addirittura con incarico di sostituzione solo per pochi mesi -, per un numero di ore inferiore alle 38.
E tanto risulta più che logico, attesa la palese irragionevolezza della pretesa di esclusività per un rapporto meramente provvisorio e limitato ad un numero di ore settimanali estremamente esiguo.

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