Eventuali storni di somme incassate, devono essere autorizzati da provvedimento del dirigente, non possono essere effettuati dal cassiere.

Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 12 del 9 gennaio 2017

Un cassiere di una Camera di Commercio sosteneva di aver effettuato delle operazioni di incasso e, successivamente, di storno per mancata fruizione delle prestazioni, con relativa restituzione delle somme agli utenti.
Ma la Corte dei Conti ha osservato che il regolamento di contabilità di Stato impone la registrazione di ogni operazione, nonché quello delle Camere di Commercio di cui al d.P.R. 2.11.2005, n. 254, il quale, all’art. 42, terzo comma, prevede che “tutte le somme comunque pervenute al provveditore siano versate all’istituto cassiere con frequenza giornaliera”.
Pertanto, la normativa di riferimento esclude che si possa, accanto alla contabilità ufficiale, seguire una prassi diversa, la quale preveda modalità contra legem della gestione degli incassi, ivi comprese le ipotesi della mancata fruizione dei servizi in precedenza pagati dagli utenti. Infatti, in tale ultimo caso, la restituzione delle somme versate, per l’art. 13 del Regolamento citato, può essere disposta non già mediante uno storno contabile, ma soltanto a seguito di uno specifico ordine del Dirigente competente. Pertanto, anche data per ammessa l’esistenza della prassi dello storno contabile e la conseguente immediata restituzione agli utenti delle somme versate, si tratterebbe di un modus operandi palesemente illegittimo, in contrasto con il principio dell’universalità del bilancio camerale e che, dunque, non potrebbe essere preso in considerazione al fine di escludere o limitare la responsabilità dell’appellante.
la sentenza

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