Un appalto di consulenza gestionale, non è soggetto ai numerosi limiti vigenti per gli incarichi di consulenza

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, sentenza n. 6 del 23 gennaio 2017

Veniva denunciato come anomalo ed ingiustificato l’affidamento di un appalto di servizi di durata biennale effettuato da un Comune a favore della società X e concernente la realizzazione del piano di riorganizzazione avente per oggetto i comparti del commercio ambulante dei mercati e del commercio in forma itinerante su aree pubbliche; nella suddetta denuncia, in dettaglio, veniva segnalata l’assenza di specifiche esigenze dell’Ente locale in tale direzione, oltretutto per lo svolgimento di compiti del tutto generici ed indeterminati che rientravano fra le competenze dei numerosi dirigenti in servizio presso l’Ente civico e dei funzionari addetti ai diversi Servizi.
Ma la Corte dei Conti ha precisato che l’Amministrazione Comunale, ha legittimamente bandito una procedura di evidenza pubblica, avente per oggetto una consulenza gestionale, prevista dall’allegato II A, voce nr. 11, inerente all’elenco dei servizi del Codice dei contratti pubblici.
Su tale crinale, preme evidenziare che la consulenza gestionale si configura come un tipo di contratto a prestazioni miste, che abbina all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall’Amministrazione anche la gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in funzione della decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale fornito (ex multis TAR Lazio, Sezione I, nr. 7717 del 2005). Ne discende, quale immediato corollario, che decadono simultaneamente e si dissolvono progressivamente tutte le osservazioni prospettate dall’Ufficio Requirente in ordine ai molteplici vincoli normativi che circondano l’affidamento di un incarico di consulenza vero e proprio, in quanto nel caso specifico il Comune, in relazione agli indirizzi esternati dagli Organi politici, ha attribuito alla società X un appalto di servizi, all’esito della relativa procedura di gara, né si possono addurre elementi di prova tangibili e pertinenti, neanche di carattere presuntivo, per supportare l’affermazione secondo cui il menzionato appalto costituiva un mero schermo sotto il quale si celava in realtà l’assegnazione di un incarico di consulenza personale a carattere fiduciario della durata di due anni
la sentenza

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