Fare le strisce pedonali bianche su sfondo colorato, invece che bianche su sfondo nero, costituisce danno erariale.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 38 del 14 marzo 2017

La Procura presso la Corte dei Conti imputava al Responsabile dell’ Area Tecnica di un Comune, di avere realizzato alcuni attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde

in contrasto con la normativa europea, con il Codice della Strada. Il danno imputato corrisponde alla differenza tra il costo di n. 55 attraversamenti pedonali colorati rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro.

Il Regolamento, approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495, espressamente stabilisce che i colori dei segnali orizzontali sono il bianco, il giallo, l’azzurro e il giallo alternato con il nero (art. 137, comma 5); che gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia (art.145); che nessun altro segno è consentito sulle carreggiate stradali soggette a pubblico transito, all’infuori di quanto previsto dalle norme in questione (art.155).

Da ciò deriva che la colorazione verde, apposta sul fondo stradale dell’attraversamento pedonale, deve ritenersi contraria alle precise disposizioni poste dal Codice della strada e dal Regolamento.

Tali prescrizioni costituivano peraltro oggetto della circolare 1/2001 della Prefettura di Padova, inviata a tutti i Sindaci della Provincia, in cui si richiamavano le disposizioni normative, la direttiva ministeriale e la normativa europea (UN 1436 del 2004) in ordine al divieto di utilizzare colorazioni diverse da quelle espressamente previste.

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto che la maggiore spesa effettuata dal Comune per la realizzazione degli attraversamenti pedonali colorati costituisca danno erariale in quanto non solo contraria alle disposizioni di legge ma anche di nessuna utilità per l’amministrazione stessa e la Comunità amministrata.

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