Il reato di getto pericoloso di cose (molestie olfattive) si può provare anche sulla base di dichiarazioni

Corte di Cassazione Penale, sez. 3, sentenza n. 14467 dep. 24 marzo 2017
La ​contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive”
a prescindere dal soggetto emittente (nella fattispecie la Cassazione si era occupata di odori da stalla; in motivazione numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali), con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868), che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

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