Condannato un medico di igiene pubblica, per aver svolto l’incarico di medico competente

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 190 del 04/04/2017
Con la sentenza in primo grado, la Sezione giurisdizionale calabrese della Corte dei Conti ha condannato il dott. X, dirigente medico dell’A.S.P. di Y – Dipartimento di prevenzione, settore igiene pubblica,

al risarcimento del danno “ragguagliato all’intera indennità di esclusiva percepita negli anni 2008 e 2009, pari ad euro 26.855,66, all’intera retribuzione di risultato, pari ad euro 3.677,79 ed al 50% di quella di posizione (percepita euro 3.608,28, da restituire euro 1.804,14) per un totale di euro 32.337,59” al netto delle ritenute erariali, oltre interessi legali e spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.179,87.
L’illecito erariale accertato in capo al dott. X consiste nell’avere svolto attività professionale esterna extra-istituzionale presso la casa di cura Z in violazione dell’art.13 del D.lgs. n. 81 del 2008, che aveva esteso il divieto di svolgimento di attività consulenziale da parte di medici del SSN addetti ad attività di vigilanza (prima operante solo all’interno del distretto di appartenenza) a tutto il territorio nazionale.
Infatti l’art.13, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008, stabilendo che “Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, quindi, il dott. X, che aveva optato per il regime di esclusività, percependo le relative indennità, e che svolgeva attività di “medico competente” presso il Dipartimento di prevenzione, settore Igiene pubblica dell’A.S.P. di Y, fra le quali numerose attività di vigilanza, controllo e prevenzione nell’ambito delle competenze e funzioni proprie del S.S.R., non avrebbe potuto esercitare – ai sensi del richiamato art.13, comma 5 del d.lgs. n. 81 del 2008 – l’attività professionale esterna presso la casa di cura Z, dove egli era stato nominato medico competente, contribuendo alla formazione ed aggiornamento del personale

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