La responsabilità penale del sanitario, non si misura con le linee guida, in caso di errore materiale

Corte di Cassazione Penale, Sentenza n. 28187 dep. del 07 giugno 2017
La Quarta Sezione ha reso importanti principi in tema di responsabilità penale in ambito sanitario,

affermando tra l’altro che il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art.590–sexies cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 24 del 2017) non trova applicazione: 1)- negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; 2)- nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; 3)- nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida. Ha inoltre affermato che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica

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