L’informatica deve essere un mezzo, non un fine dell’attività amministrativa

Tar Toscana, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758
La sentenza è intervenuta sul ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una graduatoria, perché per mero errore il ricorrente

ha inserito nella apposita casella “Insegnamento richiesto” la dizione “Scuola secondaria di secondo grado”, mentre il titolo abilitativo posseduto legittimava a partecipare per la Scuola secondaria di primo grado, per la quale, appunto, intendeva concorrere. Il sistema non permetteva la correzione della domanda presentata.
Nel merito il Tar ha affermato che è iniqua ed illegittima un’esclusione – basata non su elementi sostanziali ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. .
Ha aggiunto il Tribunale che nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l’azione amministrativa dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 Ha infine concluso il Tar che la piattaforma Polis si pone, per come realizzata, in contrasto con la regola secondo la quale l’informatica è un mero strumento e non un fine astratto ed autoreferenziale; essa serve, infatti, a provare a far funzionare meglio l‘amministrazione per servire meglio il cittadino. L’uso indiscriminato ed aprioristico dell’informatica neppure può giustificarsi con esigenze di celerità ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve confrontarsi e coordinarsi anche con altri valori almeno equiordinati.

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