Licenziamento illegittimo se la condotta non è univocamente addebitabile al lavoratore

Corte di Cassazione, sentenza n. 17736 del 18 luglio 2017
La sentenza di prime cure aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento in quanto non risultava dimostrata “l’univoca riconducibilità dell’azione alla ricorrente”, in altre parole per non esserci la prova che avesse commesso il fatto addebitato.La nozione di “insussistenza del fatto contestato” ai fini dell’applicabilità della tutela di cui al quarto comma dell’art. 18 della I. n. 300 del 1970, così come modificato dall’art. 1, co. 42, I. n. 92 del 2012, è stato precisato da plurime pronunce di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 13178 del 2017, con la giurisprudenza ivi richiamata; in particolare v. Cass. n. 10019 del 2016 che equipara ai casi di condotta materialmente inesistente anche quelli “di condotta che … non sia imputabile al lavoratore stesso”), sicché in tale comma va sussunta, per ragioni logiche prima che giuridiche, la fattispecie di condotta addebitata a soggetto che non vi è prova che l’abbia commessa, risultando irnplausibile che possa riconoscersi responsabilità disciplinare per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al lavoratore al quale è stato contestato.

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