Senza dolo specifico circa la fraudolenta sottrazione di beni al fisco, il trust è legittimo

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 36801 dep. 25 luglio 2017

Nel caso di specie, la Corte del merito ha valorizzato una serie di elementi di indubbio e rilevante spessore indiziario circa la natura simulatoria del trust, inserendo tuttavia nell’apparato motivazionale taluni aspetti, anche essi ritenuti indicativi del meccanismo elusivo, che non potevano essere spesi ai fini della prova della sottrazione fraudolenta dei beni al fisco perché contrari al giudicato di assoluzione intervenuto nei confronti della moglie del ricorrente, perciò illogicamente definita (pur mantenendo la posizione di trustee) ancora prestanome (“testa di legno”) dell’imputato, senza compiutamente spiegare, come si duole il ricorrente, se il trust, anche in considerazione delle clausole che il giudice di appello ha stimato, a prescindere dal dissenso in proposito manifestato dal ricorrente, indicative della condotta elusiva, potesse, come invece ritenuto nel procedimento di prevenzione, essere stato concepito per perseguire la finalità di parificare i diritti ereditari dei figli del ricorrente, indipendentemente dal fatto che il disponente avesse potuto ricorrere ad altri strumenti negoziali per realizzare il medesimo fine, enunciando, nell’ipotesi contraria, adeguatamente le ragioni di tale convincimento, avuto soprattutto riguardo all’aspetto, del tutto sottovalutato nella motivazione della sentenza impugnata, della integrazione del dolo specifico circa la fraudolenta sottrazione di beni al fisco in presenza o meno di un interesse perseguito alla regolamentazione dei diritti successori dei figli del ricorrente.

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