L’incompatibilità prevista per le farmacie, non preclude la collaborazione a programmi di prevenzione

Consiglio di Stato, sentenza n. 3357 del 7 luglio 2017

L’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, contrasta con il dato normativo con la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 153 del 2009 che, in attuazione dell’art. 11 del d. lgs. n 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano».
L’evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie (su cui v., comunque, Cons. St., sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6409) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di apposti programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale.
Non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie – collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale – perseguite dall’art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del d. lgs. n. 69 del 2009, né la disposizione del disciplinare, relativamente alla previsione di giornate di prevenzione attraverso mediche, né a maggior ragione la prevista organizzazione, da parte degli odierni appellati, di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell’ambito della prevenzione di cui si è detto.

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