L’Agenzia delle Entrate si fa liquidare il danno “morale” per “turbamento dell’attività” (oltre a imposte, sanzioni, interessi, ovviamente)

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38932 dep 7 agosto 2017

Il ricorrente contestava sia la possibilità dello stesso risarcimento del danno morale all’Agenzia delle entrate e sia l’assenza di motivazione sui criteri di liquidazione.
La Corte di Cassazione ha statuito che il danno morale/non patrimoniale risulta risarcibile anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per i reati tributari e finanziari. Può affermarsi quindi il seguente principio di diritto: “È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un reato tributario, danno consistente nella lesione di interessi non economici aventi comunque rilevanza sociale, ai quali è finalizzata l’azione dell’agenzia celle entrate preposta all’accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie della Nazione”.
In particolare la condanna finale rappresenta la sommatoria dell’importo di € 757.609,00 (omesso versamento IVA per l’anno 2009), di € 227.282,70 (sanzioni) di € 47.656,00 (interessi), a cui va aggiunta la somma di € 167.451,58, a titolo di danno morale, consistente nello sviamento e nel turbamento dell’attività della P.A. diretta all’accertamento tributario, oltre che alla lesione della potestà impositiva statale, liquidato in via equitativa, per un totale di € 1.200.000,00″.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 – dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 25712301; vedi anche Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015 – dep. 29/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 26345001, e Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013 – dep. 04/12/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 25817001).

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