L’Assessore Chisso condannato a restituire il doppio delle tangenti e il 60% dello stipendio netto di 9 anni

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, Sentenza n. 100 del 30 agosto 2017
La Corte dei Conti era chiamata a decidere del risarcimento del danno all’immagine e da disservizio provocato da Renato Chisso in relazione alle specifiche fattispecie illecite contestategli, e cioè (i) la percezione di uno stipendio tangentizio fisso di 250.000,00 Euro annui per nove anni (i.e., dal 2005 al 2013), e (ii) la ricezione di 160.000,00 Euro una tantum in data 7.02.2013.

In relazione a tali condotte, il risarcimento invocato dalla Procura ammontava a Euro 4.820.000,00 per danno all’immagine (i.e., il doppio del totale delle tangenti percepite dal convenuto – pari a Euro 2.410.000,00 – a norma dell’art. 1, co. 1 sexies, L. 20/1994) ed Euro 922.807,55 (i.e., il 60% delle retribuzioni lorde percepite dal convenuto dal 2005 al 2013) per danno da disservizio, per complessivi Euro 5.742.807,55.
La Corte dei Conti ha accolto la richiesta di condanna al doppio del totale delle tangenti per danno all’immagine.
Sul danno da disservizio, ha giudicato l’aliquota percentuale invocata dalla Procura – pari al 60% della retribuzione attribuita al Chisso – del tutto congrua per la quantificazione del danno, in particolare a fronte della gravità della condotta posta in essere e dei relativi effetti, anche alla luce della notevole durata nel tempo di tale condotta e dell’entità delle somme tangentizie percepite dal colpevole.
Ha invece ritenuto errato il riferimento alla retribuzione lorda stabilita, parametrandola bensì a quella netta effettivamente percepita dal responsabile. E ciò per il duplice motivo che, da un lato, le trattenute previdenziali e fiscali, essendo state incamerate dall’erario, non possono di per sé dar luogo ad alcun pregiudizio di natura erariale; dall’altro, trattandosi nella specie di una responsabilità di tipo risarcitorio, incentrata sulla violazione del sinallagma contrattuale in una logica di carente concreta corrispettività, essa non può che avere riguardo all’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente nonostante una (parziale) mancata resa del servizio assegnatogli (Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Bolzano, 22.12.2015, n. 42; cfr. anche Sez. Giur. Veneto, 29/2017, cit.; 13.07.2011, n. 382; Sez. Giur. Lombardia, 12.11.2013, n. 275; 3.05.2012, n. 247).

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