Ok del Consiglio di Stato alle nuove linee guida ANAC sul RUP, ma bisogna evidenziare quali sono i cambiamenti

Consiglio di Stato, parere n. 2040 del 25 settembre 2017

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota del 31 luglio 2017, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle Linee Guida n. 3, del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
L’aggiornamento del testo delle Linee Guida si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate al testo dell’articolo 31 del ‘Codice dei contratti pubblici’ (il quale, al comma 5, demanda all’ANAC l’adozione di tali Linee Guida) ad opera dell’articolo 21 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (recante ‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’).
L’Autorità ha rappresentato che l’intervento in questione è stato, altresì, dettato dall’esigenza di fornire risposta a osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute da parte di numerose stazioni appaltanti.
In via generale il Consiglio di Stato ha osservato che, trattandosi di un testo che modifica Linee-Guida di carattere vincolante (quanto meno in relazione agli aspetti richiamati dall’art. 31, comma 5 del ‘Codice’), appare necessario, per ragioni di certezza giuridica, rendere di immediata evidenza per gli operatori quali siano in concreto le parti del testo modificate, se del caso utilizzando appositi accorgimenti grafici. Tale esigenza discende anche dalla considerazione che lo schema di Linee-Guida in esame prevede un periodo di vacatio riferito “alle presenti Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017”, sicché è necessario evidenziare agli operatori quali siano in concreto i profili di novità destinati ad acquistare vigore una volta decorso tale periodo.

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