Non si può far ricorso a prestazioni di lavoro autonomo se, in sostanza, si intende così superare altri ostacoli normativi all’assunzione di personale subordinato.

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 49/2017/PAR

(…) A ben vedere, sebbene per l’assolvimento delle funzioni nel settore sociale sia stata espressamente disciplinata, in alternativa al ricorso a personale dipendente di adeguata professionalità assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la sola ipotesi del ricorso a personale assunto con contratto a tempo determinato (salvi i limiti di spesa previsti da specifica normativa), tuttavia non si rinvengono nell’ordinamento disposizioni da cui sia consentito arguire che non si possa ricorrere anche a collaborazioni esterne, nella forma del contratto di lavoro autonomo.
Ovviamente occorre verificare, con una indagine di fatto, che il ricorso a tale forma di assunzione non sia elusivo del precetto, imperativo, che vieta di avvalersi di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Ente. Ove tale ipotesi ricorra, come nel parere 22/2012 reso dalle SS.RR. per la Regione Siciliana proprio in tema di servizi sociali, si dovrà necessariamente optare per la non utilizzabilità delle collaborazioni autonome. Peraltro la questione, da valutare anch’essa in concreto, è se la funzione intestata all’Ente e rientrante, come nel caso di specie, tra quelle fondamentali, sia tale, per le dimensioni dell’Ente stesso e per la ricorrenza dell’esigenza o per la domanda del servizio, da dover essere assolta in via , con la conseguente strutturazione organizzativa stabile; ovvero se, fermo restando il comma 55 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008), che statuisce che l’affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali può avvenire “solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (di seguito TUEL), e che “l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente” (art. 7, comma 6, D. Lgs.vo n. 165/2001), la funzione da assolvere non presenti, in concreto, quei caratteri di ordinarietà tale da giustificare l’apprestamento di una struttura inserita stabilmente nell’organizzazione dell’Ente, ma possa essere assolta con il ricorso a prestazioni temporanee, nell’ambito della previsione dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.vo n. 165/2001. Anche ricorrendo tale evenienza resta fermo che al ricorso a prestazioni di lavoro autonomo non è consentito accedere se, in sostanza, si intende così superare altri ostacoli normativi all’assunzione di personale subordinato, quali quello dell’incapienza del limite di spesa o della mancanza di spazi assunzioni (cfr. Sezione Controllo Basilicata, del. N. 99/2014).

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