La falsa timbratura può essere provata per presunzioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 25374 del 25 ottobre 2017

La Corte d’Appello ha ricordato i fatti su cui non vi era contestazione e, in particolare: il personale dipendere della Azienda timbrava a inizio e fine turno il proprio badge personale, in apposito locale, dove i cartellini erano lasciati; il sistema di rilevazione presenze era costituito da un software che consentiva all’Amministrazione di intervenire e modificare le registrazioni; all’inizio di ogni mese venivano consegnate a ciascun dipendente le registrazioni relative al mese precedente perché procedesse ad un controllo e alla segnalazione, entro il giorno dieci, di eventuali errori O anomalie; gli interventi fatti dalla Amministrazione sulle registrazioni venivano evidenziati con una sottolineatura.
Quindi correttamente, con un articolato ragionamento logico presuntivo, che teneva conto, altresì, di altri fatti quali, in particolare le modalità e il numero delle registrazione contestate, il giudice di secondo grado ha escluso che le registrazioni contestate potessero essere effettuate da un esterno, da un addetto al centralino diverso dalle ricorrenti, da un altro lavoratore. Ciò, considerato, altresì, che mentre l’Azienda aveva evidenziato il motivo del profitto per riposi compensativi o retribuzione straordinari, le lavoratrici non rappresentavano quale potesse essere l’interesse di un autore esterno a beneficiare in questo modo le due lavoratrici per un anno e mezzo, per “metterle” in trappola, senza mai però segnalare all’Amministrazione le registrazioni anomale, in modo da realizzare le imprecisate ragioni di vendetta e per di più adottando un sistema di falsificazione che per le modalità e i tempi rispetto ai turni e la diluizione nel corso dei mesi lo rendeva molto difficile da scoprire.
La Corte d’Appello rilevava, inoltre, come le lavoratrici avevano dichiarato nel libero interrogatorio di avere omesso qualsiasi esame anche superficiale dei dati delle registrazioni delle presenze, benché si fossero trovate a beneficiare ripetutamente di ore extra di riposo e cioè di ore di assenza retribuite.

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