Già con la sentenza di primo grado la Sezione Giurisdizionale per il Molise aveva condannato il responsabile del servizio finanziario, il segretario comunale e il sindaco e gli assessori per il danno arrecato al Comune in conseguenza dell’affidamento del servizio paghe ad una società privata, pur sussistendo adeguate professionalità all’interno dell’ente locale e mancando esigenze di carattere eccezionale.
In appello la Corte dei Conti ha confermato il giudizio di prime cure, precisando che le prestazioni affidate alla ditta esterna attenevano al servizio di elaborazione paga di solo 20 dipendenti comunali, con la conseguente necessità di predisporre in media circa trecento cedolini in un anno. Si trattava, perciò, di attività materiale, che rientra pacificamente nelle competenze ordinarie di una pubblica amministrazione, non particolarmente complessa, anche perché si tratta, nel caso di specie, di un ente locale territoriale di modeste dimensioni. Inoltre, l’attività risultava anche agevolata, negli anni successivi al primo impianto del servizio, dalla predisposizione dei dati informatici. Perciò, gli adempimenti in questione avrebbero potuto essere svolti sia direttamente dal funzionario responsabile del servizio finanziario che con l’ausilio di un altro dipendente, pure addetto al servizio. In ogni caso,se anche vi fosse stata necessità di un ausilio al servizio competente per l’esplicazione dell’attività in questione, il sindaco ed i componenti della giunta avrebbero potuto procedere ad una riorganizzazione complessiva dei servizi comunali. Trattandosi di una decisione, per quanto detto, palesemente irragionevole ed antieconomica non può venire in rilievo, nel rispetto dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza contabile, il limite del sindacato di questo giudice sul merito di una scelta amministrativa discrezionale.