In tema di rimborso dell’IVA su TIA, la giurisdizione è del giudice ordinario

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 27437 del 20 novembre 2017

Va difatti ribadito l’orientamento già fissato da queste sezioni unite (con ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2064) in base al quale, in tema di iva, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa. Il soggetto passivo dell’imposta è difatti esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; sicché la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati. Il che vale anche quando il debito iva sia totalmente contestato, come appunto nell’ipotesi di indebita applicazione di tale imposta alla tariffa comunale di igiene ambientale (Tia), poiché si tratta in ogni caso di una controversia tra privati, alla quale è estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. Il principio è stato di recente ribadito anche con riguardo alla controversia insorta tra il prestatore ed il destinatario della prestazione, in ordine alla pretesa rivalsa dell’IVA esposta in fattura (Cass., sez. un., 31 maggio 2017, n. 13721; 4 aprile 2016, n. 6451)

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