L’instaurazione di un rapporto di lavoro è sempre incompatibile con il pubblico impiego, anche se non è stato pagato per inadempimento del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza n. 28797 del 30 novembre 2017

L’art. 60 DPR 3/1957 è assolutamente chiaro nell’individuare le ipotesi di incompatibilità assoluta lì dove fa divieto all’ impiegato di esercitare il commercio o l’industria e di assumere « impieghi alle dipendenze di privati ». L’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, che lo stesso ricorrente riconosce essere documentalmente provato, è senz’altro riconducibile all’assunzione di impiego alle dipendenze di terzi e non può certo assumere alcun rilievo che le prestazioni, rese a titolo oneroso, non siano state di fatto retribuite per l’inadempimento del datore.
La gratuità dell’incarico, che può eventualmente escludere la incompatibilità, è ravvisabile solo in presenza di prestazioni rese affectionis vel benevolentiae causa, ossia per una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e non va confusa con la mancata riscossione da parte del dipendente delle somme allo stesso dovute in forza di pattuizioni contrattuali, sottoscritte in violazione dell’obbligo di esclusività.

Comments are closed.