​Sì del TAR all’albo degli avvocati con i compensi decurtati del 60%

TAR Lazio, sentenza n. 950 del 9 gennaio 2018

Equitalia pubblicava un avviso per l’istituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.
Il regolamento è stato impugnato dai Consigli degli Ordini degli avvocati, nella parte in cui prevede compensi eccessivamente bassi e lesivi della dignità professionale, sottoposti al ribasso a causa della previsione di un confronto economico tra le offerte dei professionisti.
Il TAR ha invece stabilito che le tabelle allegate al decreto ministeriale numero 55 del 2014 non possono più essere elevate a parametro di legittimità dei compensi contrattualmente stabiliti.
Gli importi indicati nel decreto ministeriale numero 55 del 2014 per la liquidazione dei compensi agli avvocati in sede giudiziaria sono stati presi in considerazione dal regolamento impugnato come parametro di riferimento, ma il regolamento non prevede necessariamente la decurtazione del 60% lamentata dai ricorrenti.
In realtà il regolamento prevede un sistema complesso per la determinazione dei compensi, distinguendo gli incarichi relativi al contenzioso sulla riscossione, per i quali è previsto un compenso fisso, oltre spese generali e il contenzioso relativo ad altre materie per cui si prevede una determinazione tenendo conto del valore della lite, del grado di complessità dell’incarico e dell’importanza dell’opera. 
Le tabelle evocate dai ricorrenti sono prese in considerazione, con possibilità di riduzione non superiore al 60%, ma anche di incremento, non superiore al 20%. Tale sistema di predeterminazione, in linea generale, dei compensi, non risulta adottato in violazione di alcuna legge, né appare palesemente irragionevole, tenendosi conto di parametri oggettivi quali il valore della lite e il grado di complessità della controversia

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