Il Consiglio di Stato interpreta le nuove norme sulle farmacie, in merito a forma societaria e incompatibilità

Consiglio di Stato, parere n. 69 del 3 gennaio 2018

Il Ministero della salute ha richiesto al Consiglio di Stato un parere sull’interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge sulla concorrenza, in ordine alle disposizioni del settore farmaceutico.
In particolare:
1. Se, nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali.
2. Se i farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario,possano costituire una società di capitali, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991.
3. Se anche le società di persone possano essere costituite, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991, da soci non farmacisti
4 Se le incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, e di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991, debbano applicarsi a tutti i soci
5 Se le incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, e articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991, abbiano portata generale, applicandosi, quindi, sia al concorso ordinario sia al concorso straordinario

La Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha risposto:
1) la vigente normativa si riferisce, in linea di principio, a tutte le tipologie societarie;
2) si deve ammettere che i vincitori del concorso straordinario in forma associata possano costituire una società, anche di capitali, ed anche prima della scadenza del triennio, ma che ad essa non possano partecipare, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, neppure farmacisti non vincitori e non farmacisti;
3) dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti. Tale interpretazione presuppone, tuttavia, il rispetto di una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista (anche non socio), e la gestione economica della stessa, che può spettare anche ad una società in quanto titolare;
4) l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione Con riferimento, poi, all’incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), la Commissione speciale dubita che la locuzione ″rapporto di lavoro″ possa essere ricondotta al solo rapporto di lavoro subordinato. Inoltre la Commissione speciale ritiene di non poter escludere dall’applicazione della disposizione nemmeno le ipotesi in cui la partecipazione si sostanzi in un mero conferimento di capitali.
5) la Commissione speciale non trova motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario. Del resto, le disposizioni richiamate non distinguono tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario

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